domenica 11 ottobre 2009

EUCIP: confusione tra Professionalità e Professione

Vorrei segnalare l’abuso del termine PROFESSIONE ICT.

prendendo spunto dal EUCIP (richiamato anche dal CNIPA), mi permetto di rilevare alcuni aspetti:

1. PROFESSIONISTA, PROFESSIONALITA’:

  • A mio avviso questo termine viene utilizzato impropriamente e a danno dell’Ingegnere dell’Informazione
  • Il termine giusto da utilizzare nel contesto EUCIP dovrebbe essere COMPETENZE ICT e non PROFESSIONE ICT in quanto la professione ICT si è rivolta ai soli professionisti abilitati iscritti all’Ordine

Infatti, come riporta Wikipedia: Professionista è colui che esercita la propria professione a fronte di un titolo di studi equiparato alla laurea conferitagli dallo Stato. Pertanto l'attività del professionista è vincolata alle norme dell'ordinamento Costituzionale ed Istituzionale dello Stato.

Inoltre, Sempre da Wikipedia. Com (versione Inglese) si rilevano le seguenti interpretazioni del termine:

A profession is an specialized occupation or vocation characterized by intensive training leading to a first professional degree and subsequent licensure by a regulatory body. According to the Oxford English Dictionary, professions involve the application of specialized knowledge of a subject, field, or science to fee-paying clientele.[1] It is axiomatic that "professional activity involves systematic knowledge and proficiency."[2] Professions are distinguished from other occupations represented by trade groups due to their level of legal recognition.[3]
Licensure refers to the granting of a license, which gives a 'permission to practice.

A first professional degree is a type of academic degree designed to prepare the holder for a particular profession by emphasizing practical skills over theory and analysis. These professions are typically licensed or otherwise regulated by a governmental or government-approved body. Areas such as architecture, law, medicine, engineering, dentistry, accounting, podiatry, audiology, physical therapy, optometry, pharmacy, social work, religious ministry, or education, among others, generally require such degrees for licensing.

Come si può leggere l’interpretazione “PROFESSION” del termine Inglese corrisponde all’interpretazione del termine “PROFESSIONE” Italiano.

Infatti anche il termine Inglese dice che le Professioni sono regolamentate dallo STATO.

La Competenza e Certificazione EUCIP non essendo rivolto al mondo delle Professioni ICT, credo sarebbe più appropriato utilizzare il termine COMPETENZA ICT e non PROFESSIONE ICT.

Ing. Ciro Fanigliulo

domenica 4 ottobre 2009

La circolare 38 AIPA-CNIPA

Nell’ambito delle mia partecipazione come membro della Commissione ICT Informatica e Telecomunicazioni dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ho preparato una relazione in merito alla circolare 38 AIPA (elaborata sulla base di una precedente bozza del 2004 dell’OI di Roma), con l’obiettivo di riuscire a sensibilizzare il Comitato CNII Consiglio Nazionale Ordine degli Ingegneri dell’Informazione, ad affrontare il suddetto argomento negli incontri tra CNII e CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – adesso DIGIT@PA).

L’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 prevedeva il monitoraggio dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come "contratti di grande rilievo", e la possibilità da parte delle Amministrazioni di affidarne l’esecuzione a società specializzate, fra le quali quelle incluse in un apposito elenco predisposto dall’Autorità.

Con circolare del 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, nell’ambito del monitoraggio previsto dal D.L.39/93, sono state incluse attività estranee al monitoraggio, relative ad altre fasi del ciclo di vita dei sistemi informatici, quali:
· realizzazione studio di fattibilità
· redazione degli atti di gara
· direzione dei lavori
· assistenza al collaudo
· realizzazione del piano di continuità ed emergenza.

Assimilando alle attività di monitoraggio le sopraccitate attività, la circolare 38 prescrive l’obbligo delle amministrazioni ad affidare ad un monitore (società specializzate) anche tali attività nel caso si riferiscano a progetti di grande rilievo.

La circolare AIPA aggiunge inoltre che “anche i contratti non di grande rilievo possono essere sottoposti a monitoraggio; in tal caso le Amministrazioni sono tenute al rispetto delle stesse disposizioni.” e che “è preferibile affidare allo stesso monitore il maggior numero di attività di monitoraggio; è comunque auspicabile che almeno le prime tre (studio di fattibilità, redazione degli atti di gara, direzione dei lavori) siano affidate allo stesso monitore”.

In questo contesto si verifica che la P.A., seguendo le indicazioni fornite dall’AIPA nella circolare 38, limita l'accesso ad attività di monitoraggio ma anche di realizzazione di studi di fattibilità, di redazione degli atti di gara, di direzione dei lavori, di assistenza al collaudo e di realizzazione del piano di continuità ed emergenza solo alle società iscritte ad un apposito albo.

Questa circolare è stata emanata per i contratti di "grande rilievo" ma in pratica poiché è l'unica direttiva e non ne è prevista altra per i contratti “non” di grande rilievo, viene normalmente applicata per tutti i rapporti con le P.A. nei settori ICT.

Si chiede, pertanto, al CNIPA di esaminare la situazione creata dall’AIPA e di prevedere almeno l'equiparazione dei Professionisti iscritti ad Albi professionali ai soggetti giuridici suddetti consentendo ai professionisti sia l'accesso alle attività che l'iscrizione ai predetti albi, prevedendo - se ritenuto necessario - dei limiti di importo dell'incarico e/o l'obbligo di stipulare assicurazioni sui rischi professionali fino alla concorrenza del valore doppio del contratto (per la responsabilità civile).

Si fa presente, inoltre, che tale equiparazione oltre a non costituire alcun onere o rischio per la P.A. comporta diversi vantaggi per la P.A. stessa, in quanto:

A - il professionista iscritto ad ordine ha l'obbligo del rispetto del codice deontologico (per la modalità di esecuzione del lavoro) e dell'applicazione della "buona pratica professionale" indipendentemente dai limiti o restrizioni imposti dal contratto. Cosa che - invece - la società non ha, essendo la stessa vincolata solo ai termini letterali del contratto.

B - l'affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori, monitoraggio, collaudo, etc... ad un professionista iscritto all'ordine solleva la P.A. ed il funzionario che la rappresenta dal rischio di "omissione di controllo" in quanto la figura del professionista abilitato è giuridicamente contemplata come "esperto della materia" al di sopra di ogni verifica o controllo, essendo la sua competenza garantita dall'abilitazione e dall'iscrizione all'ordine. Inoltre, salvo il caso di dimostrabile forza maggiore, il professionista non può esimersi in alcun modo dalla assunzione di responsabilità (civili e penali) comunque derivanti dal suo operato. Ciò non è vero per le società che possono esser chiamate in causa solo per inadempienze contrattuali e raramente (o mai) per casi di rilevanza penale in quanto coperti da “disclaimer” normalmente consentiti/tollerati nel rapporto con l'ente giuridico.

C - eventuali controversie tra PA e professionista iscritto all'Ordine possono essere risolte tramite l’Ordine stesso che ha potere sia di valutazione di merito tecnico, che di valutazione in merito alle tariffe applicate, che - infine - potere sanzionatorio nei riguardi del professionista. Ciò non è vero nei riguardi delle società, essendo il rapporto con le stesse vincolato dalla sola lettera del contratto in essere.

D - inoltre l'art. 46 del DPR n. 328/2001 ha attributo agli iscritti al settore dell'Informazione dell’Ordine degli Ingegneri "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni."

In base a quanto sopra sarebbe un beneficio per tutti la Pubblica Amministrazione e il mercato del lavoro professionale, se il CNIPA riuscisse ad acquisire i seguenti emendamenti di modifica alla circolare del 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38:

1. estendere la qualificazione dei monitori anche ai Professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri settore C dell’Informazione e relative associazioni e società di ingegneria;

2. eliminare l’esclusività solo alle società di monitoraggio di assegnazione delle attività di studio di fattibilità, redazione atti di gara, direzione lavori e assistenza al collaudo ed estendere la possibilità di incarico anche ai Professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri settore C dell’Informazione e relative associazioni e società di ingegneria;

3. prevedere la responsabilità di firma e validazione degli studi di fattibilità, direzione lavori, collaudi e piani di sicurezza nel caso in cui siano state assegnate e realizzate da società.
Mi risulta che la suddetta problematica sia in corso di discussione anche all’interno del CNIPA stesso, per la modificare della circolare 38, fermo restando il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Quindi a mio parere questo è il momento giusto affinché CNIPA (compatibilmente con l’attuale percorso di trasformazione organizzativa in DIGIT@PA) possa prendere in considerazione suggerimenti e osservazioni ai fini del miglioramento della circolare 38 a beneficio della Pubblica Amministrazione, quindi di tutti noi cittadini, su cui grava la spesa per l’innovazione informatica, e che dovremmo automaticamente ottenerne un beneficio tangibile.

Roma settembre 2009
Ing. Ciro Fanigliulo.

domenica 21 giugno 2009

La direttiva CEE 2005 36

La direttiva CEE 2005 36 adottata dall'Italia il 27 dicembre 2007, quindi diventata legge, regolamenta la libera circolazione delle Professionalità nel mercato Europeo.

La suddetta direttiva inoltre fa chiarezza sulla regolamentazione dei riconoscimenti.

Alcuni esperti, del settore, dicono che questa nuova direttiva essendo a livello CEE, adottata di recente in Italia, è la LEGGE top di regolamentazione delle Professioni, cioè sta al di sopra di tutto a cui bisogna attenersi, in pratica annulla tutte le altre.

Lo studio CNI della suddetta direttiva a pag. 92 parla anche degli INGEGNERI, ecco uno stralcio che mi sembra importante:

nella proposta emendata dal Parlamento europeo nella Relazione A5-470/2003, l’emendamento 20 introduceva un considerando (il 21 bis) dal seguente tenore: (21 bis)

“La sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture,degli impianti e dei prodotti sono di pubblico interesse. Una società della conoscenza deve basarsi anche su un uso intelligente delle risorse affinché sia possibile produrre di più consumando meno, deve essere certa che l’innovazione tecnologica sia creata e applicata in modo creativo, responsabile ed etico. Ciò richiede che la libera circolazione degli ingegneri sia regolata tramite il riconoscimento di professionalità in possesso di formazioni certe e trasparenti, basate su criteri sia qualitativi che quantitativi adeguati nonché dell’iscrizione all’ordine professionale oppure all’organismo analogo istituzionalmente preposto a vegliare sulla deontologia dei singoli professionisti.
Solo tali requisiti, infatti, possono dare garanzia alla collettività che le opere e i prodotti, derivanti da una corretta progettazione, rispettano la sicurezza e il benessere dei destinatari finali avendo nel contempo il minor impatto possibile sull’ambiente e il massimo rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile”.

La direttiva CEE non fa esplicito richiamo all’INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE ma è generica, riferita all’INGEGNERE.

Incarichi Professionali nella Pubblica Amministrazione

L'applicazione delle legge sugli appalti 163/2006 sarà sempre più applicata nella Pubblica Amministrazione e invece di affidare incarichi a singoli professionisti (vedi legge 165/01) sarà preferibile sviluppare bandi di gara e aggiudicazioni a chi ince la gara. Quindi verranno favorite le Società invece che i singoli Professionisti o Studi Associati.

Preparatevi, ma la tendenza sarà sempre più questa, la legge sugli appalti 163/06 sarà sempre più applicata a differenza della legge 165/01 sugli incarichi professionali. I suggerimenti arrivano dalla comunità economica europea.

Cioè la legge 163/06, sviluppata su direttive CEE, è democratica, trasparente, permette la concorrenza ed esclude i mafiosi e gli indagati, cioè chiunque non mafioso o non indagato può partecipare alle gare. Inoltre un libero professionista con P.iva, basta che si iscrive alla Camera di Commercio e diventa DITTA INDIVIDUALE quindi può partecipare alle gare. Mentre la 165/01 art. 7, sarà sempre meno utilizzata, o al massimo sarà utilizzata di Enti di Ricerca (Es. CNR), Università etc.. per conferire incarichi cococo a 1000 euro/mese.

Purtroppo la CEE ha trascurato il fatto che in Italia le leggi si interpretano e si applicano sempre per un proprio beneficio o beneficio di pochi.
Quindi la Regione Veneto ha applicato regolarmente come prevede la legge 163 e siccome la legge 163 non dice o è poco chiara sui requisiti che devono avere i partecipanti, hanno definito a loro discrezione che il fatturato di 1.800.000 è giusto per questo tipo di attività.

A questo punto non c’è niente da fare. L’alternativa è creare una Società e concorrere così come prevede la legge.

Per chi ha una ditta individuale può partecipare utilizzando l’AVVALIMENTO oppure associandosi in un CONSORZIO di Ditte Individuali e/o Srl.

Chi ha voglia di guadagnare più di 1.500 euro/mese come dipendente, deve creare una società, vincere le gare, sfruttare e malpagare i dipendenti, etc…

Purtroppo la realtà è questa.

Saluti
Ciro Fanigliulo